Buongiorno,
vogliamo segnalare che è stata pubblicata come supplemento ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 febbraio 2020 la Legge 28 febbraio 2020, n. 8; ovvero la Legge di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, diventano quindi definitivamente operative le modifiche apportate al DPR 462/01, legge che regolamenta le verifiche obbligatorie periodiche e/o straordinarie per l’esecuzione delle verifiche sugli impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed per impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione; A seguito di quanto in precedenza riportato, ecco il nuovo art.7bis del DPR 462/01
DPR 462/01 – Art. 7-bis Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe
comma 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
comma 2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
comma 3 . Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
comma 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005 , pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 (qui di seguito: PREMI QUI PER SCARICARE LA GAZZETTA UFFICIALE DEL TARIFFARIO ) , e successive modificazioni.».
Alla luce di ciò le novità più importanti sono 2:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’organismo che è incaricato dell’esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del Dpr 462/01 tramite un apposito modello (Scarica: PREMI QUI PER SCARICARE IL MODULO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO VEC SRL)che si dovrà inviare a mezzo PEC all’INAIL competente territorialmente per ogni singolo impianto, inteso come singola fornitura elettrica (Potrete inoltre consultare il nostro Tutorial video (PREMI QUI VER VEDERE IL NOSTRO VIDEO TUTORIAL) per la corretta comunicazione ad INAIL del nominativo dell’organismo incaricato alle verifiche ai sensi del DPR 462/01. ) (Potrete inoltre consultare l’elenco PEC (PREMI QUI PER SCARICARE L’ELENCO PEC DELLE SEDI INAIL D’ITALIA) delle INAIL competenti per territorio)
- Gli organismi atti alle verifiche dovranno applicare obbligatoriamente il tariffario per legge ed individuato dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 che troverà allegata alla presente mail.
In allegato inviamo il modello per la trasmissione del nominativo dell’organismo VEC srl (scaricabile a questo PREMI QUI PER SCARICARE IL MODULO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO VEC SRL) incaricato dell’esecuzione delle verifiche da trasmettere ad INAIL a mezzo pec, per ogni singolo impianto inteso per singola fornitura elettrica; In un prossimo futuro la procedura di invio passerà tramite la piattaforma INAIL CIVA, attualmente il software INAIL non risulta aggiornato.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
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